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Pinacoteca Nazionale di Bologna > ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90)

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90)

Normativa di riferimento:

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184

Descrizione:

L’accesso agli atti amministrativi, definito anche accesso documentale o procedimentale, consente a tutti i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi, di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Come fare:

La domanda di accesso agli atti amministrativi deve essere presentata in forma scritta e deve essere obbligatoriamente motivata, pena l’inammissibilità, e identificare specificatamente i documenti richiesti.
Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta dalla Sopraintendenza, che non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’ente.

L’istanza deve essere presentata in forma scritta, a mezzo Pec: a) all’indirizzo di posta elettronica certificata mn-bo@pec.cultura.gov.it; oppure Peo: mn-bo@cultura.gov.it

Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio detentore dell’atto

Potere sostitutivo: Direzione generale Musei – Ministero della cultura

Tempi di risposta:

Il procedimento, e per tale è da intendersi il periodo intercorrente tra la domanda e la risposta, si conclude entro trenta giorni. Tale termine può essere prorogato quando l’istanza di accesso richieda integrazioni e chiarimenti, che comportano quindi il nuovo decorrere del termine. In presenza di controinteressati, cui l’istanza vada comunicata, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all’eventuale opposizione di terzi od allo scadere del termine di dieci giorni dalla comunicazione senza opposizione.